Dispositivo dell’Articolo 1314 del Codice Civile
Fonti → Codice Civile → LIBRO QUARTO - DELLE OBBLIGAZIONI → Titolo I - Delle obbligazioni in generale (Artt. 1173-1320) → Capo VII - Di alcune specie di obbligazioni → Sezione IV - Delle obbligazioni divisibili e indivisibili
Se più sono i debitori o i creditori di una prestazione divisibile e la obbligazione non è solidale, ciascuno dei creditori non può domandare il soddisfacimento del credito che per la sua parte, e ciascuno dei debitori non è tenuto a pagare il debito che per la sua parte(1).
Note
(1) La norma si riferisce alle obbligazioni parziarie, caratterizzate da una fonte unitaria e dall’adempimento circoscritto nei limiti della quota del debitore o del creditore [v. 1292].
Artwork: AidanAsha
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